Ddl contro lo sfruttamento del lavoro: siamo tutti “caporali”

13.10.2016

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È attualmente all’esame della Camera presso le Commissioni riunite Giustizia e Lavoro il disegno di legge sui temi del caporalato, del lavoro nero e dello sfruttamento della manodopera fortemente voluto dal ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina.

Confagricoltura condivide le ragioni ispiratrici della norma proposta, approvata dal Senato il 1° agosto scorso, ma esprime preoccupazione per le ricadute che alcune misure contenute nel provvedimento contro il caporalato potrebbero avere sul sistema imprenditoriale agricolo nel suo complesso. Ma andiamo con ordine.

Queste misure, infatti, non sono utili a combattere il fenomeno del caporalato e potrebbero mettere in gravi difficoltà gli imprenditori, anche in presenza di violazioni di lieve entità.

Come premesso, Confagricoltura ritiene che l’intento perseguito dal disegno di legge (lotta al caporalato ed allo sfruttamento del lavoro in agricoltura) sia pienamente condivisibile. L’Associazione da sempre denuncia tali deprecabili fenomeni attraverso numerose iniziative, anche a tutela delle tante imprese che operano nel rispetto della legalità.

Maurizio Martina

Maurizio Martina, Ministro delle Politiche Aggricole, Alimentari e Forestali

E pur appoggiando gran parte delle modifiche apportate dal Senato al testo originario, pensiamo che sia necessario intervenire sull’articolo 1 del provvedimento, che va a modificare l’articolo 603-bis del codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

Nello specifico, l’articolo 1 del testo in esame prevede che sia punibile non solo l’intermediario (caporale), ma anche l’imprenditore che utilizza manodopera reclutata illegittimamente. Inoltre, prevede che sia punibile l’imprenditore che utilizza manodopera anche assunta regolarmente (cioè non per il tramite del caporale) quando ricorra uno degli indici di sfruttamento, che sono alternativi fra loro (basta che ne ricorra uno solo) e focalizzati anche su violazioni lievi di normative legali e contrattuali in materia di igiene e sicurezza, orario di lavoro e retribuzione.

In questo modo, si potrebbe configurare il reato di sfruttamento del lavoro – con le pesanti conseguenze sanzionatorie previste (reclusione da uno a sei anni, arresto obbligatorio in flagranza, confisca dei beni anche per equivalente e controllo giudiziario dell’azienda) – anche per i datori di lavoro che, pur assumendo regolarmente i propri dipendenti, in modo occasionale o addirittura una volta sola, incorrono nella violazione di una qualunque disposizione delle numerose, complesse e stratificate disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Nella stessa condizione si potrebbero trovare i datori di lavoro che, per un paio di volte, incorrono in una qualche disattenzione nella gestione dell’orario di lavoro (straordinari, pause, etc.).

Insomma, si rischia di trattare con lo stesso rigore punitivo chi, con violenza e minaccia, sfrutta i lavoratori e li sottopone a trattamenti degradanti e disumani e i datori di lavoro che assumono e assicurano regolarmente i propri dipendenti ed occasionalmente incorrono in violazioni lievi e meramente formali della normativa legale e contrattuale.

In altre parole, con questa legge i datori di lavoro rischierebbero di essere considerati tutti dei “caporali”.

È una previsione inammissibile e che rischia, paradossalmente, di essere controproducente, non prevedendo una equa ripartizione della responsabilità di fronte a fattispecie sostanzialmente diverse, anche sotto il profilo della pericolosità sociale.

In conclusione, nonostante i condivisibili principi ispiratori del disegno di legge all’esame del Parlamento e pur riconoscendo le ragioni ispiratrici e l’effetto deterrente di un aggravio delle pene per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, non possiamo accettare misure che impattano sul sistema imprenditoriale agricolo indiscriminatamente.

È necessario che le norme penali ipotizzate siano equilibrate e vadano a colpire i veri criminali, ossia coloro che organizzano l’attività di intermediazione illecita e se ne avvantaggiano economicamente, e non anche i datori di lavoro che occupano regolarmente i propri dipendenti ed incorrono in violazioni di lieve entità.

Confagricoltura sta seguendo con estrema attenzione l’iter legislativo del testo e interverrà nelle sedi opportune, sollecitando le necessarie modifiche al disegno di legge. Tutti gli aggiornamenti verranno riportati sul nostro sito e sulla nostra pagina facebook.

Leggi qui il testo del D.d.l._4008 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo“.
Leggi qui le modifiche all’articolo 1 del Ddl 4008: Emendamento n.1 – Emendamento n. 2

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