Garanzia ISMEA per finanziamenti destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile

02.11.2023

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Le micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca che intendano investire per l’autosufficienza energetica o, comunque, per ridurre i costi di approvvigionamento energetico, possono ottenere finanziamenti dal sistema bancario con copertura della garanzia pubblica ISMEA a costo zero.

Le domande di garanzia, per i finanziamenti di importo non superiore a 250 mila euro, possono essere inoltrate per il tramite dei soggetti finanziatori attraverso il portale “gr8.ismea.it” fino al 12 dicembre 2023, fatta eccezione per i finanziamenti di importo superiore a 150 mila euro per i quali la prenotazione deve essere effettuata entro e non oltre il 15 novembre p.v. (salvo proroghe).

La disposizione normativa in commento (ex art. 4, comma 10 bis del DL. 34/2023) è stata proposta e fortemente voluta da Confagricoltura per rafforzare gli strumenti della garanzia pubblica, ritenuti essenziali soprattutto nell’attuale congiuntura economica – finanziaria.

Sono ammessi alla misura straordinaria prevista dall’articolo 4, comma 10-bis del Decreto in oggetto, gli investimenti destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, intendendosi per “energia da fonti rinnovabili” o “energia rinnovabile” l’energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (termico e fotovoltaico), geotermica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas1, che rispettino le condizioni di seguito descritte.

Tutti gli impianti devono avere le seguenti caratteristiche:

1. essere di nuova costruzione ed avere tutti i componenti nuovi di fabbrica;
2. avere una potenza pari o inferiore a 1 MW. Al riguardo, si specifica che non sono ammissibili progetti di realizzazione di impianti di potenza superiore a 1000 kWp, anche se suddivisi in specifiche sezioni i cui valori di potenza rispettino il predetto limite;
3. non rientrare tra quelli per i quali sussista l’obbligo di sottoposizione ad una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nazionale o regionale, o ad una verifica di assoggettabilità a VIA;
4. essere realizzati in modo da non comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, risultando conformi alle norme regionali, nazionali e dell’Unione europea in materia di tutela ambientale;
5. per le sole aziende agricole di produzione primaria, si applica il vincolo dell’autoconsumo. In tali casi, gli investimenti legati alla produzione di biocarburanti2 o energia da fonti rinnovabili3 non devono superare il consumo medio annuo di combustibile o energia dell’azienda.

 

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