AGRITURISMI: ALCUNI CHIARIMENTI SULL’UTILIZZO DEL GREEN PASS

14.10.2020

In aggiunta a quanto già riportato nel nostro precedente articolo raggiungibile al seguente link http://www.confagricolturacuneo.it/?page_id=15059 riteniamo opportuno fornire le seguenti ulteriori precisazioni:

1. IL CLIENTE CHE CONSUMA ALL’APERTO O AL BANCO PUÒ TRANSITARE ALL’INTERNO DELL’AGRITURISMO PER USUFRUIRE DEI SERVIZI IGIENICI, SENZA VERIFICA DEL GREEN PASS?

SI – L’obbligo del green pass non è applicabile in tutti quei casi in cui l’ingresso ai locali non sia preordinato ad effettuare il consumo al tavolo. È questo il caso del cliente che, pur consumando nei tavoli all’esterno, abbia necessità di usufruire dei servizi igienici all’interno del locale. Lo stesso si dica per il cliente che faccia ingresso nel locale al solo fine di effettuare (o ritirare) un ordine per l’asporto.

2. SECONDO LA NUOVA NORMATIVA, IL GREEN PASS È RICHIESTO ANCHE AI BAMBINI?

NO – Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 105/2021, l’obbligo del green pass per accedere ai tavoli al chiuso di un esercizio di ristorazione, e alle altre attività espressamente indicate dalla norma, non trova applicazione per i bambini sotto i 12 anni.

3. ESISTE UN OBBLIGO DI VACCINAZIONE DEI DIPENDENTI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO? IL DATORE DI LAVORO PUÒ ACCERTARSI DELLA VACCINAZIONE DEI LAVORATORI E/O OBBLIGARLI A VACCINARSI O AD EFFETTUARE TAMPONI PER ACCEDERE AI LOCALI DELL’AGRITURISMO?

NO – Al momento non vi è alcuna disposizione che impone al datore di lavoro l’obbligo di vaccinazione e/o l’obbligo di tampone dei dipendenti per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Occorre altresì ricordare che allo stato attuale il datore di lavoro non può acquisire, neppure con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali.

4. I GESTORI DEGLI AGRITURISMI RICETTIVI SONO OBBLIGATI A VERIFICARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS DEI CLIENTI CHE SOGGIORNANO PRESSO LA STRUTTURA?

NO – I gestori delle strutture ricettive non sono obbligati a verificare il green pass dei clienti che soggiornano nella struttura. Per soggiornare nelle strutture ricettive le norme vigenti non richiedono il possesso del green pass.

5. I GESTORI DEGLI AGRITURISMI CON CAMERE SONO OBBLIGATI A VERIFICARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS DEI TURISTI STRANIERI CHE INTENDONO SOGGIORNARE PRESSO LA STRUTTURA?

NO – I gestori delle strutture ricettive non sono obbligati a verificare il green pass dei turisti stranieri che intendono soggiornare nella struttura. Il controllo è effettuato dai vettori o dalle autorità preposte.

6. GLI OSPITI CHE SOGGIORNANO NELLE CAMERE DELL’AGRITURISMO POSSONO ACCEDERE AI SERVIZI DI RISTORAZIONE RISERVATI AI CLIENTI, ANCHE SE NON HANNO UNA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?

I clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19.

Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.

7. PER ACCEDERE AI SERVIZI DI RISTORAZIONE ALL’APERTO DI UNA STRUTTURA RICETTIVA È NECESSARIO IL GREEN PASS?

NO – Il green pass non è necessario per il consumo al tavolo all’aperto, né per la clientela alloggiata né per la clientela non alloggiata.

8. IL CLIENTE CHE CONSUMA AL BANCO HA NECESSITÀ DEL GREEN PASS?

NO – Il green pass non è necessario per il consumo al banco, né all’aperto né al chiuso, né per la clientela alloggiata né per la clientela non alloggiata.

9. IL GESTORE DI UN AGRITURISMO CHE ORGANIZZA UNA FESTA DI MATRIMONIO NELLE PROPRIE SALE, DEVE VERIFICARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS DI OGNI PARTECIPANTE?

SI – Il comma 2 dell’articolo 8 bis del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 prevede la necessità di certificazione verde COVID-19 per partecipare a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting.

10. L’OBBLIGO DI CONTROLLARE IL GREEN PASS SI APPLICA ANCHE ALLE ATTIVITÀ CONGRESSUALI?

SI – Il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 stabilisce l’obbligo del green pass per partecipare a sagre e fiere, convegni e congressi.

11. L’OBBLIGO DI CONTROLLARE IL GREEN PASS SI APPLICA ANCHE AI CENTRI BENESSERE INTERNI ALLE STRUTTURE RICETTIVE APERTI SOLO AGLI ALLOGGIATI?

SI – Il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 stabilisce espressamente l’obbligo del green pass per accedere alle piscine, palestre e centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso. Se le attività si svolgono all’aperto, il green pass non è necessario.

12. I SOGGETTI ESENTATI DALLA VACCINAZIONE POSSONO ACCEDERE ALLE AREE RISERVATE A CHI È IN POSSESSO DI GREEN PASS, ANCHE SE NE SONO SPROVVISTI?

SI – A condizione che siano in possesso della certificazione medica di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2”.

13. IL GESTORE DI UN AGRITURISMO RICETTIVO È OBBLIGATO A VERIFICARE IL GREEN PASS DEI CLIENTI CHE INTENDONO ACCEDERE ALLE AREE O SERVIZI PRECLUSI A CHI È PRIVO DI GREEN PASS?

SI – L’articolo 13 del dpcm 17 giugno 2021 ricomprende tra i soggetti verificatori i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

14. IL GESTORE DI UN AGRITURISMO RICETTIVO PUÒ DELEGARE UN PROPRIO DIPENDENTE O UN TERZO PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEL GREEN PASS DEI CLIENTI, QUANDO QUESTO È NECESSARIO?

SI – L’articolo 13 del dpcm 17 giugno 2021 consente ai titolari di strutture ricettive di delegare la verifica del green pass. I soggetti delegati devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica (vedasi esempio di delega scaricabile al seguente link http://www.confagricolturacuneo.it/?page_id=15059)

14. QUALI SONO LE SANZIONI PER IL GESTORE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA CHE NON VERIFICA IL POSSESSO DEL GREEN PASS DEI PARTECIPANTI AD UNA FESTA NELLE PROPRIE SALE?

In caso di violazione delle disposizioni relative al green pass, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.

15. COME SI EFFETTUA LA VERIFICA DEL POSSESSO DEL GREEN PASS?

Occorre scaricare l’applicazione “VerificaC19”, su un dispositivo mobile. L’interessato mostrerà al verificatore il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L’ App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L’App mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Per info e chiarimenti vi invitiamo a contattare l’Ufficio Sicurezza, Qualità e Certificazioni Alimentari di Confagricoltura Cuneo (ramero@confagricuneo.it – 0171/692143 – 3665989772).

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