Indennità Covid-19 per lavoratori: stagionali, operanti nel settore del turismo, intermittenti, occasionali, dello spettaccolo

27.04.2021

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L’articolo 10 del decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro. Tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

COME FARE DOMANDA

Chi ha fruito dell’indennità prevista dal decreto Ristori (decreto legge 137/2020) non deve presentare una nuova domanda per accedere al sostegno di 2.400 euro. Chi non ha beneficiato della precedente indennità ed è in possesso dei requisiti può presentare domanda entro il 31 maggio 2021.

Ma veniamo ad analizzare i requisiti richiesti dal decreto per richiedere l’indennità di 2.400,00 e le ulteriori precisazioni fornite dall’INPS.

Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali
:

  • che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
  • che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
  • che non siano titolari di pensione alla data del 23 marzo 2021, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data del 24 marzo 2021.

Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali:

  • che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
  • che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
  • che non siano titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto- legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • che non siano titolari di pensione.

Lavoratori intermittenti:

  •  che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
  • che non siano titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto- legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • che non siano titolari di pensione.

Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatori:

L’indennità è riconosciuta a quei lavoratori che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) siano stati:

  • titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile;
  • non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 24 marzo 2021;
  • già iscritti alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale (1° gennaio 2019- 23 marzo 2021) di almeno un contributo mensile.

Incaricati alle vendite a domicilio:

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D. Lgs 114/1998 con:

  • reddito per l’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000;
  • titolari di partita IVA attiva;
  • iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
  • non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • assenza di titolarità di pensione alla data del 23 marzo 2021 e di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.Di seguito la relativa circolare INPS Circolare inps 65 del 19 aprile 2021

    Gli uffici del Patronato Enapa sono a tua disposizione per la presentazione della domanda. L’assistenza è gratuita. 

    Per ulteriori informazioni contatta l’ufficio Enapa più vicino:

    • ufficio di Cuneo: 0171 692143 – cuneo@enapa.it
    • ufficio di Alba : 0173 281929 – alba@enapa.it
    • ufficio di Saluzzo: 0175 217120 – saluzzo@enapa.it
    • ufficio di Savigliano: 0172 712372 – savigliano@enapa.it
    • ufficio di Mondovì: 0174 42071 – mondovi@enapa.it
    • ufficio di Bra: 0172 244484 – bra@confagricuneo.it
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