AGRITURISMI: Approfondimenti Dpcm 18 ottobre 2020

18.10.2020

INDICAZIONI PER GLI AGRITURISMI

Il DPCM 18 ottobre 2020, in modifica di quanto disposto con il DPCM del 13 ottobre u.s., con riferimento ai pubblici esercizi stabilisce che le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in conformità con i protocolli disciplinanti le misure di prevenzione applicabili al settore, sono consentite:

  • dalle ore 5 alle ore 24, con consumo al tavolo e con un numero massimo di 6 persone per singolo tavolo
  • dalle ore 5 alle ore 18, in assenza di consumo al tavolo

Il decreto, oltre ad aver precisato l’orario di apertura, impone l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello (vedi esempio allegato) che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Per quanto riguarda l’indicazione del numero massimo di avventori, si ritiene che lo stesso possa essere calcolato, partendo dalla superficie e tipologia del locale, garantendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra gli avventori.

Resta confermata la possibilità di effettuare la consegna a domicilio senza limiti di orario mentre per il servizio di asporto il termine è fissato alle ore 24

Permane il divieto dello svolgimento di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, con eccezione delle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, rispetto alle quali rimane confermato il limite di partecipazione massima di 30 persone inteso in senso assoluto non essendo agganciato né alla tipologia del locale, né alla disposizione dei tavoli o delle sale.

Oltre a quanto sopra riportato va inoltre tenuto in considerazione anche il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 109 del 16 ottobre 2020 che contiene alcune novità:

  • divieto di vendita di alcolici dopo le ore 21 in tutte le attività commerciali, escluso il servizio di consumazione al tavolo negli esercizi di ristorazione;
  • obbligo per i ristoranti di tenere un registro quotidiano delle presenze e dei contatti di tutti i clienti che usufruiscono del servizio al tavolo;

Si ricorda infine che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, del D.L. n. 33/2020, e all’art. 4 del D.L. n. 19/2020, le violazioni delle misure restrittive imposte con la decretazione d’urgenza in commento potranno esser punite:

  • con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro);
  • con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni), oltre a poter portare alla configurazione di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).

Abbiamo elaborato una serie di domande e risposte frequenti (Faq) utili a chiarire ulteriori dubbi sul Dpcm del 18 ottobre 2020 per gli agriturismi:

  1. Quante persone si possono invitare alle feste successive alle cerimonie (es. matrimoni)?
    Alle feste successive alle cerimonie si possono invitare un massimo di 30 persone.
  2. Quante persone possono essere sedute allo stesso tavolo?
    Allo stesso tavolo possono sedersi un massimo di 6 persone, anche se congiunte/conviventi.
  3. A quale distanza devono essere posizionate le persone sedute allo stesso tavolo?
    Il Dpcm del 18 ottobre non introduce novità. Rimangono in vigore le disposizioni precedenti, dunque vige l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro.
  4. E se le persone sedute allo stesso tavolo sono conviventi?
    Il Dpcm non introduce novità. Rimangono in vigore le disposizioni precedenti, le quali prevedono in questi casi un’eccezione alla regola del distanziamento di un metro.
  5. Posso continuare la consegna a domicilio?
    Si, resta sempre consentita la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
  6. Cosa cambia per le attività che prevedono l’asporto?
    È consentita l’attività di ristorazione con asporto fino alle ore 24.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. L’attività di asporto è consentita fino alle ore 24 a prescindere dalla presenza di tavoli (cioè di servizio al tavolo) o meno.
  7. Il limite di sei persone per tavolo, è derogabile nel caso di una famiglia composta da 8 membri, tutti conviventi nella stessa abitazione?
    No. Il limite stabilito nel nuovo testo dell’art. 1, comma 1, lett. ee), deve considerarsi assoluto, in quanto il legislatore non ha previsto alcun tipo di deroga.
  8. Se ospito ad esempio una festa di cresima o matrimonio con invitati massimo 30 persone, posso metterli in un’unica tavolata o anche per loro vale il limite di 6 persone per tavolo?
    No, non è possibile disporre una tavolata unica. Il DPCM del 18 ottobre, infatti, è intervenuto chiarendo espressamente che possono esserci al massimo 6 persone per ciascuno tavolo.

Per una consulenza su come adeguare le disposizioni alle propria realtà e per informazioni generali su modulistica, procedure operative, cartellonistica e tutto ciò che può servire per l’adeguamento aziendale, l’Ufficio Sicurezza, Qualità e Certificazioni Alimentari di Confagricoltura Cuneo è a vostra disposizione (ramero@confagricuneo.it – 0171/692143 – 3665989772).


E’ possibile scaricare il cartello obbligatorio da esporre all’ingresso del locale indicando il numero massimo consentito di persone all’interno del locale contemporaneamente ed il registro da utilizzare per l’annotazione giornaliera delle presenze e dei contatti cliccando sui seguenti link:

Cartello numero massimo di persone ammesse nel locale
Registro quotidiano delle presenze e dei contatti

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