Formazione Sicurezza sul Lavoro: Tutte le novità del nuovo Accordo Stato-Regioni

Nuovo Accordo Stato-Regioni: aggiornate le regole sulla formazione per la sicurezza sul lavoro
Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato in via definitiva il nuovo Accordo che disciplina in modo vincolante durata e contenuti minimi della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’Accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.
Chi è considerato “datore di lavoro”?
Prima di entrare nel merito delle novità, è utile ricordare che, ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva, esercitando poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa o errata individuazione, questo ruolo coincide con l’organo di vertice.
Nuovo obbligo formativo per i datori di lavoro
La novità più rilevante riguarda l’introduzione di un obbligo formativo anche per i datori di lavoro che non ricoprono il ruolo di RSPP.
Il nuovo percorso prevede:
- un corso obbligatorio della durata minima di 16 ore
- un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore
È previsto un periodo transitorio di 24 mesi per mettersi in regola, entro quindi il 24 maggio 2027.
Datore di lavoro con ruolo di RSPP: cosa cambia
Per i datori di lavoro che assumono anche il ruolo di RSPP, il nuovo Accordo distingue due situazioni:
- Chi ha già seguito il corso RSPP secondo il precedente Accordo non deve ripetere la formazione, ma dovrà effettuare l’aggiornamento quinquennale di 8 ore.
- Chi intende oggi assumere il ruolo di RSPP e non ha ricevuto una formazione, dovrà seguire:
- un Modulo Comune (8 ore) obbligatorio per tutti i settori
- un Modulo Tecnico Integrativo specifico per il proprio comparto ATECO
Per esempio, nel settore agricolo (ATECO A‑01‑02), il modulo integrativo ha una durata di 16 ore, per un totale complessivo di 24 ore.
Corso per preposti: più ore, aggiornamenti più frequenti
Anche la formazione destinata ai preposti è stata rivista. La durata del corso passa da 8 a 12 ore, da svolgere in presenza o in videoconferenza sincrona. L’aggiornamento diventa biennale, con una durata minima di 6 ore.
Si ricorda che la partecipazione al corso per preposti è consentita solo dopo aver completato la formazione generale e specifica per i lavoratori.
Attrezzature: nuove abilitazioni e aggiornamenti
Il nuovo Accordo amplia l’elenco delle attrezzature per le quali è richiesta un’abilitazione. Tra le novità, viene introdotto un corso specifico per la guida della macchina raccoglifrutta (CRF).
Se si è già in possesso di un’abilitazione per la guida della Piattaforma di Lavoro Elevabile (PLE), e il corso svolto rispetta i contenuti previsti dalla normativa vigente, la formazione pregressa sarà riconosciuta.
In ogni caso, l’aggiornamento dell’abilitazione dovrà avvenire ogni 5 anni, attraverso il nuovo corso previsto.
Formazione da completare prima dell’assunzione
Una delle modifiche più significative riguarda i tempi per la formazione dei neoassunti. Il nuovo Accordo non consente più di completarla entro 60 giorni dall’assunzione, ma stabilisce che debba avvenire prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
Monitoraggio dell’efficacia della formazione
L’Accordo introduce anche l’obbligo per il datore di lavoro di monitorare l’efficacia della formazione ricevuta dai lavoratori, non solo attraverso verifiche a fine corso, ma anche mediante osservazioni durante l’attività lavorativa.
Cosa devono fare le aziende?
- Verificare le date degli attestati di formazione già in possesso
- Pianificare per tempo aggiornamenti e nuovi corsi
- Assicurarsi che i percorsi formativi siano conformi ai nuovi standard
Per ulteriori informazioni o per assistenza nella gestione degli obblighi formativi, è possibile contattare gli uffici di Confagricoltura Cuneo.
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