“Legge di Bilancio 2026”: a regime il contratto di lavoro occasionale agricolo

La recente evoluzione normativa ha introdotto importanti semplificazioni per la gestione della manodopera stagionale nel settore primario. Di seguito, un riepilogo dettagliato delle disposizioni vigenti in materia di Lavoro Occasionale Agricolo (LOAgri), volto a supportare le aziende associate nel corretto assolvimento degli obblighi contrattuali e contributivi.
Gestione Amministrativa e Libro Unico del Lavoro (LUL)
Per favorire la snellezza burocratica, l’iscrizione dei lavoratori nel Libro Unico del Lavoro può avvenire in un’unica soluzione. Tale adempimento può essere assolto anche alla conclusione definitiva del rapporto di lavoro.
Per quanto concerne l’aspetto economico:
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Frequenza erogazioni: Resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di corrispondere i compensi dovuti in via anticipata, su base settimanale, quindicinale o mensile.
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Parametri retributivi: Gli importi devono essere determinati nel rispetto delle tariffe previste dalla contrattazione collettiva di riferimento.
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Tracciabilità: È tassativo l’obbligo di erogare i compensi attraverso strumenti di pagamento tracciabili.
Regime Fiscale e Previdenziale per il Lavoratore
Il legislatore ha previsto un regime di favore per i prestatori d’opera in ambito agricolo, definendo le seguenti agevolazioni:
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Esclusione IRPEF: Le somme percepite sono totalmente esenti da IRPEF o da altre forme di imposizione fiscale.
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Status di disoccupazione: Le prestazioni non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato, a condizione che non vengano superate le 45 giornate di lavoro effettivo per anno civile.
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Cumulabilità: I redditi derivanti da tali attività sono cumulabili con i trattamenti pensionistici.
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Permessi di soggiorno: Per i cittadini extracomunitari, i compensi sono computabili ai fini del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno.
Adempimenti Contributivi e Previdenziali
La contribuzione versata nell’ambito del lavoro occasionale agricolo è utile per l’accesso alle prestazioni previdenziali, assistenziali e per la disoccupazione (anche agricola).
Il versamento della contribuzione unificata (che include anche la quota contrattuale) deve essere effettuato all’INPS entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione. Il calcolo viene eseguito applicando sui compensi erogati l’aliquota contributiva agevolata prevista per i cosiddetti “territori svantaggiati”.
Quadro Sanzionatorio e Limiti Operativi
È fondamentale monitorare con estrema attenzione il rispetto dei limiti temporali e soggettivi per evitare gravi ripercussioni legali:
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Superamento delle 45 giornate: Qualora il lavoratore presti più di 45 giorni di lavoro effettivo nell’anno civile, il rapporto di lavoro occasionale si trasforma ipso jure in un contratto a tempo indeterminato.
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Requisiti dei soggetti: L’impiego di lavoratori privi dei requisiti richiesti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 2.500 euro per ciascuna unità lavorativa.
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Limitazioni procedurali: Si specifica che per tali violazioni non è applicabile la procedura di diffida (ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004), a meno che l’irregolarità non dipenda da autocertificazioni incomplete o mendaci fornite dal lavoratore stesso.
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