“Legge di Bilancio 2026”: a regime il contratto di lavoro occasionale agricolo

Il nuovo regime del lavoro occasionale agricolo (LOAgri)
Con la Legge di Bilancio 2026, la disciplina del lavoro occasionale in agricoltura è diventata definitiva a partire dal 1° gennaio 2026. Questo strumento, nato per contrastare il lavoro irregolare e semplificare il reperimento di manodopera, si applica esclusivamente alle attività stagionali legate ai cicli biologici di piante e animali, come la raccolta dei prodotti, la potatura, la vinificazione e la molitura di olive o grano.
Per la sua natura specifica, il LOAgri è limitato alle mansioni degli operai agricoli definite dai contratti collettivi nazionali: ne resta quindi esclusa qualsiasi attività di tipo impiegatizio. Inoltre, il contratto può essere stipulato solo da datori di lavoro agricoli iscritti alle gestioni previdenziali, vietando esplicitamente il ricorso alle agenzie di somministrazione.
Requisiti dei lavoratori e cumulabilità
Le prestazioni possono essere svolte da soggetti che non abbiano lavorato in agricoltura nei tre anni precedenti (limite non previsto per i pensionati). Le categorie interessate includono:
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Disoccupati (con dichiarazione DID) e beneficiari dell’Assegno di inclusione.
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Percettori di NASpI, DIS-COLL o altri ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, Fondi bilaterali, FIS, ISCRO).
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Pensionati di vecchiaia o anticipata (sono invece esclusi i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità o invalidità).
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Giovani under 25 iscritti a un ciclo scolastico o studenti universitari.
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Detenuti o internati ammessi al lavoro esterno o in semilibertà.
Per chi riceve NASpI o DIS-COLL, il compenso è interamente cumulabile e non richiede comunicazioni all’INPS, purché si resti entro il limite delle 45 giornate annue. Per i lavoratori extracomunitari, i compensi sono validi ai fini del reddito per il permesso di soggiorno.
Obblighi gestionali e sanzioni
Il rapporto di lavoro deve seguire regole rigide per quanto riguarda la durata e la sicurezza normativa:
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Autocertificazione e Comunicazione: Prima dell’inizio, il datore deve acquisire un’autocertificazione dal lavoratore sui propri requisiti soggettivi e inviare la comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego.
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Limiti temporali: Il contratto può avere una vigenza massima di 12 mesi, ma il lavoro effettivo non può superare le 45 giornate per anno civile.
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Superamento dei limiti: Se si superano le 45 giornate di lavoro effettivo, il rapporto si trasforma automaticamente in un contratto a tempo indeterminato.
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Sanzioni amministrative: L’impiego di soggetti privi dei requisiti richiesti comporta una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore. Tale sanzione non si applica se l’errore deriva da informazioni false fornite dal lavoratore nell’autocertificazione. Inoltre, non è ammessa la procedura di diffida.
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Risoluzione automatica: Se il lavoratore perde i requisiti necessari durante il contratto, il rapporto si risolve immediatamente; il lavoratore ha l’obbligo di avvisare tempestivamente il datore.
Aspetti economici e fiscali
Dal punto di vista economico, i compensi devono essere pagati con mezzi tracciabili in base alle tariffe della contrattazione collettiva. Per il lavoratore, queste somme sono esenti da IRPEF, non incidono sullo stato di disoccupazione e sono utili per le future prestazioni previdenziali o di disoccupazione agricola. Il datore deve versare la contribuzione unificata all’INPS entro il giorno 16 del mese successivo, applicando l’aliquota ridotta dei “territori svantaggiati”.
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