NASpI: chiarimenti Inps sulle novità introdotte nel 2025

Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore importanti novità per l’accesso alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) in caso di dimissioni volontarie o risoluzione consensuale da un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Cosa cambia?
Se ti dimetti volontariamente oppure accetti una risoluzione consensuale, e nei 12 mesi successivi inizi un nuovo lavoro che poi perdi in modo involontario, per avere diritto alla NASpI dovrai aver maturato almeno 13 settimane di contributi tra la data della dimissione e quella della nuova cessazione.
Quando NON serve il nuovo requisito (esclusioni)
Il requisito delle 13 settimane non è richiesto nei seguenti casi:
- Dimissioni per giusta causa, come mancato pagamento dello stipendio o situazioni di mobbing.
- Dimissioni durante maternità o paternità protetta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 151/2001.
- Risoluzione consensuale in sede protetta (art. 7 L. 604/1966) o in caso di licenziamento per giustificato motivo.
- Dimissioni per trasferimento ingiustificato in altra sede senza valide ragioni tecniche o organizzative.
- Risoluzione consensuale per rifiuto di trasferimento oltre 50 km dalla residenza o che comporti un tragitto superiore a 80 minuti con i mezzi pubblici.
Come si calcolano le 13 settimane
Le 13 settimane possono essere maturate tramite:
- Periodi retribuiti con contribuzione effettiva;
- Contributi figurativi per maternità o congedi parentali;
- Lavoro all’estero in Paesi dell’UE o convenzionati;
- Contributi agricoli (ogni 6 giornate agricole equivalgono a 1 settimana contributiva).
Esempi pratici
- Ti dimetti, inizi un nuovo lavoro, lo perdi prima delle 13 settimane → NASpI non spettante.
- Ti dimetti, trovi un nuovo impiego, lo perdi dopo almeno 13 settimane → NASpI spettante.
- Ti dimetti, trovi un nuovo lavoro, lo perdi dopo 12 mesi → NASpI spettante, anche senza le 13 settimane.
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