Incentivo al posticipo del pensionamento per lavoratori con quota 103 o pensione anticipata ordinaria

I lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti per accedere alla pensione quota 103 o alla pensione anticipata ordinaria possono usufruire, entro il 31 dicembre 2025, di una specifica agevolazione. È possibile infatti rinunciare al versamento della quota di contribuzione a loro carico, pari al 9,19%, e ricevere tale importo direttamente in busta paga come incremento della retribuzione netta.
La presente misura si applica ai lavoratori del settore pubblico e privato che non siano già titolari di pensione diretta e che non abbiano superato il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, attualmente fissato a 67 anni.
La richiesta di rinuncia deve essere presentata all’INPS mediante apposita domanda per l’“Incentivo al posticipo del pensionamento”. L’Istituto provvederà a comunicare entro 30 giorni l’esito sia al richiedente che al datore di lavoro, che sarà autorizzato ad applicare l’esonero contributivo.
L’effetto della rinuncia comporta:
- L’esonero dall’obbligo, per il datore di lavoro, del versamento della quota contributiva IVS a carico del lavoratore, che rimane invece obbligato a versare la propria quota.
- L’erogazione al lavoratore della somma corrispondente alla quota contributiva IVS a suo carico, la quale verrà corrisposta come retribuzione aggiuntiva non soggetta a tassazione fiscale.
- La posizione assicurativa del lavoratore continua ad essere alimentata con la quota contributiva a carico del datore di lavoro.
- L’ammontare della pensione futura potrà risultare lievemente inferiore, a causa del minor montante contributivo derivante dalla rinuncia.
La decorrenza della sospensione della contribuzione a carico del lavoratore è così determinata:
- Se la domanda è presentata prima della decorrenza della pensione, la facoltà decorre dalla prima data utile alla pensione anticipata.
- Se la domanda è presentata contestualmente o successivamente alla decorrenza, decorre dal mese successivo a tale presentazione.
La facoltà di rinuncia cessa automaticamente in caso di:
- Revoca espressa da parte del lavoratore (efficace dal primo giorno del mese successivo alla revoca);
- Maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;
- Accesso al trattamento di pensione diretta, salvo casi di invalidità ordinaria.
Si ricorda che l’esercizio della rinuncia può essere effettuato una sola volta nel corso della vita lavorativa.
Per una valutazione puntuale degli effetti della rinuncia sulla posizione pensionistica, si consiglia di rivolgersi a consulenti esperti.
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