Granaio d’Italia: aggiornamenti e indicazioni operative

Con il decreto milleproroghe (DL 27 dicembre 2024, n. 202, art. 19), l’entrata in vigore delle sanzioni relative al decreto ministeriale “Granaio d’Italia” è stata posticipata al 31 luglio 2025.
Come noto, il decreto (art. 1, commi da 139 a 142, della legge 30 dicembre 2020, n.178, modificato dall’art. 4 bis del DL 15 maggio 2024, n.63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101) ha introdotto un sistema di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale. Tale monitoraggio avviene attraverso la dichiarazione trimestrale delle giacenze.
I prodotti soggetti a registrazione comprendono:
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frumento duro
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frumento tenero
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granturco (mais)
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orzo
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altri cereali e derivati (come semole e farine)
Resta escluso il riso.
Soggetti obbligati alla registrazione
L’obbligo di tenuta del registro riguarda esclusivamente le imprese che “acquisiscono o cedono a qualsiasi titolo” i cereali sopra elencati.
Tuttavia, Confagricoltura ha fatto presente informalmente al Ministero che la formulazione utilizzata nel decreto-legge (15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101) prevede l’obbligo solo per chi “acquisisce e cede a qualsiasi titolo”. Questa differenza interpretativa, se riconosciuta, escluderebbe le aziende che cedono cereali ma non li acquisiscono da terzi.
Secondo l’articolo 5 del decreto, sono sicuramente escluse dall’obbligo:
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aziende che svolgono in via prevalente attività di allevamento;
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aziende produttrici di mangimi;
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operatori che reimpiegano il prodotto in azienda, anche per fini zootecnici;
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operazioni di carico/scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai prodotti trasformati;
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cereali della filiera sementiera destinati alla semina o al reimpiego aziendale;
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prodotti trasferiti in strutture private o associative al momento della trebbiatura (la registrazione in questo caso compete a chi gestisce tali strutture).
Modalità di dichiarazione
Gli operatori devono notificare trimestralmente (entro il 20° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) i dati aggregati di carico e scarico, qualora movimentino nel corso dell’anno solare più delle seguenti soglie:
Prodotto | Quantità annua minima (tonnellate) |
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Frumento duro | 30 |
Frumento tenero | 40 |
Mais | 80 |
Orzo | 40 |
Sorgo | 60 |
Avena | 30 |
Farro, segale, miglio, frumento segalato, scagliola | 30 |
È possibile registrare le operazioni anche nel corso del trimestre, purché i dati siano riferiti a periodi non superiori al mese solare.
Considerata la proroga al 31 luglio 2025, la prima scadenza per la comunicazione è fissata al 20 ottobre 2025, e riguarda il trimestre luglio-agosto-settembre.
Modalità di registrazione
Le operazioni, espresse in tonnellate, possono essere registrate attraverso due modalità:
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Registrazione diretta sul portale SIAN
Accessibile tramite autenticazione con identità digitale, consente registrazione in tempo reale, consultazione e stampa del Registro. -
Interscambio dati con sistema gestionale aziendale
Permette il dialogo automatico tra il gestionale dell’operatore e il sistema SIAN.
Regime sanzionatorio
A partire dal 31 luglio 2025, sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
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da 500 a 2.000 euro per chi non effettua la comunicazione nei tempi e con le modalità previste;
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da 2.000 a 4.000 euro per chi non rispetta le modalità di comunicazione e tenuta telematica del registro.
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