Completato il quadro normativo sulla produzione di vino dealcolato: pubblicato il Decreto del 29 dicembre 2025

Il quadro normativo relativo alla produzione di vino dealcolato si completa con l’emanazione del Decreto recante la “Disciplina in materia di accisa per i processi di dealcolazione del vino”, adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in data 29 dicembre 2025.
Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2026 (allegato n.1).
Il decreto definisce le modalità operative e fiscali per i processi di dealcolazione del vino, con focus su autorizzazioni, contabilizzazione e gestione dell’alcol etilico prodotto. Si applica agli esercenti depositi fiscali nei settori vino e prodotti alcolici intermedi, distinguendo due categorie di operatori:
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Soggetti EID: produzione annua fino a 1.000 ettolitri di vino dealcolato. Prevista autorizzazione semplificata tramite istanza all’Ufficio delle Dogane competente, con aggiornamento della licenza di esercizio.
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Soggetti DID: produzione oltre 1.000 ettolitri. Rilascio di specifica licenza con regime ordinario per produttori di alcol.
Requisiti operativi comuni
Le operazioni devono avvenire presso lo stabilimento di produzione, in area delimitata e separata, con impianti dotati di apparecchiature collegate a un recipiente collettore sigillato per la raccolta integrale dell’alcol (non denaturabile). La quantità di vino dealcolato va misurata con strumenti specifici per rispettare i limiti. L’Ufficio delle Dogane verifica qualità e quantità dell’alcol; lo svuotamento del recipiente avviene con rimozione sigilli durante il trasferimento a deposito fiscale autorizzato, secondo il Testo Unico delle Accise.
I soggetti EID devono tenere registri di carico/scarico alcol, aggiornare il registro dematerializzato vitivinicolo e presentare dichiarazione annuale. Per i DID valgono semplificazioni su strumenti di misura, ma permane l’obbligo di registri e aree dedicate.
Entrata in vigore e riferimenti
Le disposizioni entrano in vigore dal 6 gennaio 2026 e attuano l’art. 33-ter del Testo Unico delle Accise.
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