Pace contributiva in scadenza il 31 dicembre: scopri con il patronato Enapa come recuperare i “buchi”

29.11.2021

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Manca poco alla scadenza della pace contributiva: ecco in che cosa consiste questa modalità sperimentale di riscatto dei buchi contributivi tra un lavoro e l’altro (valida per coloro che hanno iniziato il lavoro dopo il 31 dicembre 1995).

La “pace contributiva” è una misura sperimentale istituita con l’ultima riforma pensioni (decreto legge 4/2019) che consente di riscattare periodi non coperti da contribuzione. Salvo proroghe dal 2022 non sarà più in vigore.
Questa misura offre la possibilità di sistemare la posizione assicurativa a condizioni semplificate e con oneri agevolati: in altre parole, consente il recupero dei buchi contributivi tra un lavoro e l’altro ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.

Requisiti

La pace contributiva è una misura che può interessare tutti coloro che hanno bisogno di raggiungere il requisito contributivo per l’accesso alla pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo o per aumentare l’importo della pensione.

Questa misura pone, però, due importanti limiti:

  • possono accedere al riscatto solo coloro che non hanno contributi versati prima del 1996;
  • i periodi riscattabili si devono collocare tra la prima iscrizione alla previdenza (primo versamento), che deve essere successivo al 31 dicembre 1995, e il 28 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del DL 4/2019).

Il periodo che forma oggetto di riscatto non deve risultare già coperto da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione Europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati). Il periodo massimo riscattabile è di cinque annianche non continuativi.

Quanto costa

L’onere del riscatto è calcolato sulla base delle retribuzioni percepite nelle ultime 52 settimane antecedenti l’operazione moltiplicate per l’aliquota contributiva IVS della gestione assicurativa presso la quale si esercita il riscatto (metodo dell’aliquota percentuale).

L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.

La domanda

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019-2021. La domanda di riscatto può quindi essere presentata fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).

La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Per i lavoratori del settore privato il costo può anche essere sostenuto dal datore di lavoro destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso, in tal caso le relative somme sono deducibili dal reddito d’impresa. L’onere può essere versato in un’unica soluzione oppure in 120 rate mensili senza interessi. Qualora l’operazione debba essere utilizzata per l’immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta la somma residua deve essere versata in unica soluzione.

Per verificare l’accesso alla pace contributiva c’è tempo fino al 31 dicembre 2021. Vuoi presentare la domanda? Contatta gli uffici del Patronato Enapa. L’assistenza è gratuita!

Per ulteriori informazioni contatta l’ufficio Enapa più vicino:

  • ufficio di Cuneo: 0171 692143 – cuneo@enapa.it
  • ufficio di Alba : 0173 281929 – alba@enapa.it
  • ufficio di Saluzzo: 0175 217120 – saluzzo@enapa.it
  • ufficio di Savigliano: 0172 712372 – savigliano@enapa.it
  • ufficio di Mondovì: 0174 42071 – mondovi@enapa.it
  • ufficio di Bra: 0172 244484 – bra@confagricuneo.it
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