È stato approvato il nuovo Piano di Tutela delle Acque da parte della Giunta Regionale

23.11.2021

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Dopo un primo passaggio in Giunta regionale nel mese di aprile, e una successiva in Consiglio a giugno, il 2 novembre è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque aggiornato, costituito dai seguenti documenti:

  • relazione generale;
  • programma delle misure di piano;
  • norme di piano;
  • tavole di piano;
  • rapporto ambientale VAS;
  • sintesi non tecnica VAS;
  • piano di monitoraggio VAS;

E’ stata inoltre approvata la dichiarazione di sintesi contenente gli esiti della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

Il Piano in parte riprende e in parte aggiorna gli elaborati del 2018, l’insieme dei documenti è molto corposo, trattandosi di più di 1360 pagine comprensive di tabelle e cartografie. Il materiale è disponibile al link:

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/corrente/attach/aa_aa_deliberazione%20del%20consiglio%20regionale_2021-11-10_79045.pdf

La parte che riguarda più da vicino il settore agricolo è contenuta nella sezione dedicata alle Norme di Piano, che inizia a pagina 878 del documento. Di seguito citiamo gli articoli di maggiore interesse:

Art. 8 (Strumenti di attuazione del Piano di tutela delle acque): in quest’articolo vengono elencati gli strumenti di attuazione del Piano e gli Enti responsabili dell’emanazione delle disposizioni attuative.

Art. 16. (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola): l’articolo richiama la designazione delle aree vulnerabili, fatta in base ai diversi regolamenti regionali a partire dal 2002, e  il Reg. 10/R 2007 per le disposizioni attuative.

Art. 17. (Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari): anche in questo caso il PTA si limita a recepire la designazione delle aree vulnerabili effettuata con la DGR n. 287-20269 del 17/3/2003.

Art. 28 (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici): vengono ripresi gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo già previsti dal Piano attuale per le fasce di rispetto dei corpi idrici superficiali naturali. Rammentiamo che i corsi d’acqua interessati sono unicamente quelli elencati nell’allegato 1 e 2 della relazione generale e nella tavola di Piano n. 1.

Art. 29. (Disciplina delle utilizzazioni agronomiche): per gli effluenti di allevamento, al di fuori delle ZVN, viene confermato il limite di trecentoquaranta chilogrammi di azoto totale per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, da distribuire in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento ed ai precedenti colturali.

Art. 30 (Disposizioni per la riduzione dell’erosione e per l’uso sostenibile di concimi contenenti fosforo): l’articolo prevede che vengano adottate apposite disposizioni per un uso sostenibile dei fertilizzanti contenenti fosforo e per ridurre i fenomeni di erosione e ruscellamento causato dalle acque meteoriche.

Art. 31 (Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari): nell’articolo vengono richiamate le norme contenute nel D.lgs n. 150 del 14/8/2012 (PAN).  Al fine di contribuire alla tutela della risorsa idrica, è inoltre obbligatoria l’applicazione del Codice di buona pratica agricola per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento regionale 1° dicembre 2014, n. 6/R. Il codice dovrà essere aggiornato in coerenza con la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 32 (Tutela degli acquiferi profondi e interventi di ricondizionamento delle opere di captazione delle acque sotterranee): in questo articolo è contenuta una delle novità più rilevanti dell’intero PTA. Al punto 6 si prevede infatti che: “Le attività di ricondizionamento o chiusura dei pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde sono completate entro il 31 dicembre 2024, con riferimento all’intero territorio regionale”.

Il termine per il ricondizionamento dei pozzi viene così formalmente posticipato alla fine del 2024, dopo tale data, per i soggetti inadempienti, è previsto un adeguamento del canone di concessione in applicazione al principio del recupero dei costi ambientali di cui all’articolo 38, comma 3, in conseguenza degli effetti negativi sulla qualità delle acque determinati dal mancato ricondizionamento o chiusura del pozzo.

Art. 35 (Deflusso ecologico e deflusso minimo vitale): al punto 4 si prevede che: “entro il 22 dicembre 2024 tutte le derivazioni d’acqua devono essere adeguate in modo da garantire, a valle delle captazioni, l’applicazione del deflusso ecologico con le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 5, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nei disciplinari di concessione”.

Entro il 22 dicembre 2021 dovranno  invece essere individuate:

  • le modalità di calcolo della componente idrologica del deflusso ecologico;
  • le modalità di calcolo dei fattori correttivi della componente ambientale del deflusso ecologico;
  • le modalità di applicazione graduale dei fattori correttivi di cui alla lettera b) in caso di rinnovo delle derivazioni esistenti;
  • le modalità di applicazione graduale dei fattori correttivi di cui alla lettera b) alle derivazioni in atto;
  • i criteri e le condizioni di deroga;
  • le modalità di controllo dei rilasci;
  • l’elenco delle casistiche per le quali siano da applicarsi discipline particolari.

Le nuove modalità sostituiranno automaticamente le disposizioni degli attuali disciplinari di concessione che risultassero incompatibili.

Art. 37 (Obblighi di installazione dei misuratori di portata e volumetrici): viene confermato l’obbligo di installazione dei misuratori di portata. Le disposizioni attuative dovranno individuare le tipologie di prelievo soggette alla misurazione operando con la necessaria gradualità.

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