DL riaperture, agriturismi e ristorazione: cosa si può fare e cosa no in zona gialla

25.04.2021

ristorazione

Dal 29 aprile anche la provincia di Cuneo entra in  zona  gialla,  pertanto da tale data sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti.

Riportiamo di seguito alcune FAQ specifiche emerse in seguito alla pubblicazione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 che potranno aiutare a chiarire alcuni dubbi.

Il mio ristorante è dotato di una veranda esterna costituita da vetrate fisse e da tettoia in tela retrattile. Ai sensi del nuovo D.L. “Riaperture”, che prevede solo l’utilizzo di spazi all’aperto, questa struttura può essere considerata spazio all’aperto?

Occorre premettere che ai sensi dell’art. 4 del D.L. “Riaperture”, a partire dal 26 aprile 2021, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie ecc.), svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari previsti per gli spostamenti (allo stato dalle 5.00 fino alle 22.00). Con riferimento a quanto richiesto, sembra ragionevole ritenere consentito anche il consumo al tavolo presso verande esterne o dehors con strutture/coperture complesse, a condizione che vengano mantenute “aperte” almeno una o più delle pareti perimetrali. In tal senso si è espresso il Ministro del Turismo, On. Massimo Garavaglia, che, in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05800 dello scorso 20 aprile, ha equiparato le cc.dd. “Sun Rooms” (consistenti in parti di edifici dotati di serramenti completamente apribili in altezza, su uno o più lati) agli “spazi aperti”, riservandosi, tuttavia, di presentare la questione in sede di Consiglio dei ministri.
Sul punto occorre altresì far presente che molte Direzioni locali del Commercio stanno fornendo specifici orientamenti in attesa di un chiaro indirizzo da parte della Presidenza del Consiglio o dei Ministeri competenti. Al momento il Piemonte non si è ancora espresso.

Ho un bar e non ho capito se a partire dal 26 aprile in zona gialla è consentito il consumo al banco. I clienti possono consumare caffè e cornetto all’interno del mio locale in piedi utilizzando il bancone?

Secondo quanto stabilito con nota del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2021, l’art. 4 comma 1, del DL “Riaperture” va interpretato nel senso di ritenere precluso il consumo al bancone all’interno dei locali, mentre rimane possibile il “servizio al banco” in presenza di “strutture” che consentono la consumazione all’aperto (ad es. anche tavoli alti, senza sedute). Pertanto alla luce di quanto considerato, sarà possibile effettuare il servizio al bancone a condizione che il consumo da parte del cliente, avvenga nelle strutture poste all’esterno dei locali. Sul punto è bene precisare che alcune Direzioni del Commercio territoriali nelle proprie note esplicative, stanno consentendo anche la consumazione al banco – in piedi e nel rispetto del distanziamento interpersonale – a condizione che lo stesso sia accessibile direttamente dall’esterno del locale (es. sulla porta o finestra) o sia posto integralmente all’esterno.

Quali attività può svolgere un bar in zona gialla?

Occorre premettere che l’art. 4 del D.L. “Riaperture”, ha previsto una progressiva riapertura delle attività dei servizi di ristorazione individuando due diverse finestre temporali:

  • a partire dal 26 aprile 2021 (per la provincia di Cuneo le regole si applicano dal 29 aprile 2021) sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari previsti per gli spostamenti (al momento dalle 5.00 fino alle 22.00). Con nota del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2021, la suindicata norma è stata interpretata nel senso che deve ritenersi escluso il consumo al bancone all’interno dei locali ma rimane possibile il servizio al banco in presenza di “strutture” che consentono la consumazione all’aperto. In sostanza, salvo diversa indicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle Direzioni locali del Commercio, a partire dal 26 aprile 2021, un bar può:
  • dalle 5.00 alle 22.00 svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i tavoli all’esterno del locale;
  • effettuare servizio di delivery (senza limitazioni orarie);
  • effettuare servizio d’asporto che deve interrompersi, ex art. 27 del DPCM 2 marzo u.s. alle 18.00, per tutti gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (pub, birrerie, enoteche, caffetterie, bar)

È bene sottolineare che alcune Amministrazioni Regionali (al momento il Piemonte non si è però ancora espresso), nelle proprie note d’indirizzo, stanno affermando che gli esercizi possono consentire fino alle 22.00 anche la consumazione al bancone posto all’esterno dei locali.

Inoltre, a decorrere dal 1 giugno 2021, salvo un nuovo intervento normativo, un bar/enoteca:

  • dalle 5.00 alle 18.00 potrà effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i tavoli all’interno dei propri locali;
  • potrà consentire il consumo presso i tavoli all’aperto dalle 5.00 alle 22.00
  • potrà proseguire l’attività di delivery (senza limitazioni orarie)
  • potrà effettuare l’attività d’asporto, che deve interrompersi alle 18.00 laddove l’esercizio abbia codice ATECO prevalente 56.3

Ho un’impresa di catering per eventi. Ai sensi del D.L. “Riaperture” è possibile organizzare ricevimenti per matrimoni, altre feste private, convegni o congressi in zona gialla?

È bene premettere che ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture”, le disposizioni previste nel DPCM dello scorso 2 marzo non contrastanti con la nuova disciplina, resteranno applicabili fino al prossimo 31 luglio. Al momento, dunque, rimane confermato il divieto di svolgimento di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, stabilito dall’art. 16, comma 2 del DPCM. Al momento, pertanto, non è ancora possibile organizzare feste/ricevimenti conseguenti a matrimoni, battesimi o altri simili eventi.

Diverso è il caso delle manifestazioni fieristiche e congressuali, che vengono espressamente consentite dall’art. 7 del D.L. sopra richiamato nelle zone gialle, a partire, rispettivamente, dal 15 giugno e dal 1° luglio p.v.. Sembra ragionevole ritenere che le attività di catering e banqueting potranno essere riavviate in concomitanza con la riapertura di tali manifestazioni.

Il nuovo provvedimento “Riaperture”, impone il distanziamento di due metri?

Il D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture”, non ha previsto novità in merito alle misure di prevenzione applicabili al settore della ristorazione, allo stato, dunque, rimangono valide ed efficaci le linee guida approvate lo scorso 8 ottobre e allegate al DPCM del 2 marzo (cfr. allegato 9). In queste ultime non si prevede il distanziamento di due metri ma che i tavoli debbano essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i clienti, con eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (es. conviventi), ricordando che tale ultimo aspetto attiene alla responsabilità individuale. Le linee guida stabiliscono altresì che tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
Infine, giova precisare che resta confermata la disposizione relativa alla capienza massima dei singoli tavoli prevista dall’art. 27 del DPCM sopra citato, secondo cui possono sedere allo stesso tavolo al massimo 4 persone contemporaneamente, salvo che appartengano allo stesso nucleo di convivenza.

Fino a che ora è consentito svolgere il servizio d’asporto?

La nuova regolamentazione dettata dal D.L. “Riaperture” non ha inciso sul regime giuridico concernente i servizi di delivery e take away, di conseguenza, nelle zone gialla, arancione e rossa:

  • resta consentita la consegna a domicilio senza limitazioni orarie, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
  • la ristorazione con asporto, invece, ad oggi può essere effettuata solo fino alle 22.00, con eccezione dei soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (birrerie, pub, enoteche, caffetterie, bar) per i quali rimane l’obbligo di sospendere il servizio di asporto alle 18.00. Si ricorda che ai sensi dell’art. 27 del DPCM del 2 marzo u.s., permane dopo le 18.00 il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici (strade, piazze ecc.).

Nell’ambito del servizio d’asporto i miei clienti possono usufruire dei servizi igienici?

È ragionevole ritenere che conservi efficacia la specifica FAQ, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha precisato che nell’ambito del servizio d’asporto presso un’attività di bar o di ristorante l’uso dei servizi igienici non può essere consentito ai clienti, salvo casi di assoluta necessità. L’esercente, dunque, può consentire agli avventori di fare ingresso nei locali per il solo tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio.

Ho un locale senza tavoli all’esterno e, se applicassi le misure restrittive, potrei fornire i soli servizi d’asporto e di delivery. Cosa rischio se non rispetto le restrizioni dei provvedimenti?

I trasgressori delle disposizioni previste dal D.L. “Riaperture”, così come quelle disciplinate dal DPCM dello scorso 2 marzo, potranno esser puniti ex art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2020 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Nei casi in cui vi sia stata una reiterazione della violazione, è previsto il raddoppio della sanzione pecuniaria e l’applicazione della sanzione accessoria nella misura massima.

Se ho capito bene, ai sensi del nuovo Decreto, con la mia attività di ristorante, fino al 31 maggio, potrò fornire il servizio solo presso i tavoli all’aperto. Nel cartello relativo all’affluenza massima, dovrò indicare i posti disponibili all’esterno?

Poiché il D.L. “Riaperture” non disciplina espressamente quest’aspetto, permane in vigore la disciplina prevista dall’art. 11, comma 2 del DPCM dello scorso 2 marzo, dunque, fino al prossimo 31 luglio, rimane vigente l’obbligo per tutti gli esercizi commerciali e tutti i locali pubblici e aperti al pubblico di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Stando al tenore letterale della disposizione, sembra ragionevole ritenere che nel cartello vada inserito il riferimento della capienza massima relativa agli spazi interni del locale e non anche a quella relativa all’esterno.


Per info e chiarimenti vi invitiamo a contattare l’Ufficio Sicurezza, Qualità e Certificazioni Alimentari di Confagricoltura Cuneo (ramero@confagricuneo.it – 0171/692143 – 3665989772).

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