Legge regionale 15/2018 incendi boschivi: attenzione a divieti e definizioni

27.11.2020

Incendio Boschivo

Dal 1° novembre è iniziato il periodo in cui su tutto il territorio regionale è fatto divieto di abbruciamento di materiale vegetale, disposizione che resterà in vigore fino al 31 marzo 2021.

Grazie a una legge dello scorso anno, il divieto potrà essere derogato, limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un massimo di 30 giorni, anche non continuativi, per i Comuni montani e per un massimo di 15 giorni, anche non continuativi, per aree di pianura. Le deroghe vanno decise dai sindaci con propria ordinanza, fermo restando i limiti posti dal decreto legislativo 152/2006, che all’art.182 prevede che i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale abbiano in ogni momento la possibilità di sospendere, differire o vietare l’abbruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, con riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

Accorgimenti

Nelle situazioni in cui è consentita la combustione adottare i seguenti accorgimenti:

1) preventivo isolamento del cumulo da accendere;

2) custodia fino al totale esaurimento della combustione con personale e mezzi idonei;

3) i cumuli da accendere devono essere < 3metri steri per ettaro per giorno e devono essere costituiti da residui prodotti in loco da attività agro-silvo-pastorali;

4) la combustione è consentita solo di giorno e in assenza di vento.

 

tabella abbruciamenti regione piemonte

Foto di Ylvers da Pixabay

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