Consentiti gli spostamenti per interventi selvicolturali anche ai privati cittadini su fondi di proprietà

18.11.2020

silvicoltura

**AGGIORNAMENTO**

La Regione Piemonte, facendo anche seguito a nostre specifiche sollecitazioni, ha dato un’interpretazione più estensiva delle norme riguardanti il divieto di spostamento, ammettendo come lecito anche quello dei privati cittadini che si recano su fondi di loro proprietà per attività agricole (coltivazione di orti, raccolta di legna. etc.).

Sulla pagina web della Regione dedicata all’argomento si può infatti leggere: “…Si reputa che l’interpretazione governativa sia applicabile anche alle attività selvicolturali, in quanto classificabili come una delle forme di coltivazione del terreno. Considerate tali motivazioni, d’intesa con il Comando Regionale dei Carabinieri Forestale e sulla base del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, si ritiene che gli spostamenti sul territorio da parte di privati cittadini, finalizzati ad eseguire interventi selvicolturali per l’approvvigionamento di legna per autoconsumo siano consentiti.”

La nuova interpretazione non incide in alcun modo sull’operatività delle aziende agricole, che già prima erano autorizzate a spostarsi per le loro attività.

 

Confagricoltura: consentiti gli spostamenti degli imprenditori agricoli per interventi selvicolturali

Il DPCM 3 novembre 2020, all’art. 1, punto 9 – lettera  ll) prevede quanto segue:

“restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi  bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi”.

Quindi qualsiasi spostamento finalizzato ad attività agricole, tra le quali rientra la selvicoltura, è sempre consentito. Anche qualora si trattasse di coltivazione o raccolta per autoconsumo da parte di imprenditore agricolo  il caso è chiarito nella FAQ del Governo che riportiamo di seguito:

FAQ:
È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?

Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone “arancioni” e “rosse” dagli artt. 2 comma 4 lett. a), e 3, comma 4, lett. a), del DPCM 3 novembre 2020. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito”.

Rimane ferma la necessità di produrre un’autodichiarazione che consenta la verifica della legittimità dello spostamento.

Foto di Carabo Spain da Pixabay

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